Barriere architettoniche bloccato (in parte) un nuovo buco nel bilancio dello stato

Barriere architettoniche bloccato (in parte) un nuovo buco nel bilancio dello stato

In un articolo sul Norme & Tributi del Sole 24 Ore  del presidente APPC  si affronta la modifica al bonus del 75% per le barriere architettoniche.
Si è chiusa a fine anno la vicenda del super bonus 110%: quello del “contiano” tu spendi, non importa quanto, tanto pagano gli altri.
Ma si è intervenuti anche su una disinvolta interpretazione estensiva data dagli uffici fiscali sullo sconto del 75% con cessione per le opere finalizzate alle superamento delle barriere architettoniche.
Ora possibile, a certe condizioni solo per montascale, rampe e ascensori.
Erano in atto, in quantità industriale, grandi truffe che avrebbero messo in ginocchio il bilancio dello stato.
Il Governo, anche se con un provvedimento non del tutto accettabile e molti margini interpretativi, ha evitato un’altra voragine nel bilancio dello stato.
L’equilibrio delle finanze pubbliche  riguarda tutti noi e soprattutto le generazioni che dovranno pagare l’enorme debito pubblico italiano.


Con la conclusione degli incentivi sul Super bonus 110%, che hanno devastato le finanze dello stato e i cui effetti si sono ripercorsi sui prezzi delle opere edili (a volte raddoppiati) coinvolgendo anche gli appalti pubblici, si era pensato che si fosse archiviato definitivamente un provvedimento con effetti fiscali regressivi (paga di più chi ha meno), truffe, aumento di prezzi e sperequazione nel carico fiscale.

L’illusione, di questo si tratta, è durata però lo spazio di un mattino. Il governo ha bloccato con il Decreto Legge 2012 del 29/12/23 non solo ogni aspettativa di proroga del superbonus, ma anche le modalità di fruizione del bonus con lo sconto in fattura del 75% per le barriere architettoniche. Principio, quello del superamento delle barriere architettoniche, giusto e da perseguire, ma realizzato nel modo peggiore possibile con la inopportuna e colpevole interpretazione della norme data dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 17/E del giugno 23) e il silenzio complice delle associazioni di categoria (imprenditoriali, professionali e dei lavoratori) che avevano intravisto un nuovo canale di facile guadagno.


L’equilibrio dei conti pubblici pare che ormai interessi pochi in questo paese.

Il bonus barriere architettoniche del 75% è stato introdotto, nella modalità pre decreto 212/23, legge n. 234/2021 ed esteso fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022). Il beneficio era concesso sulle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici, non solo abitativi, già esistenti. Beneficio veniva concesso purché si rispettassero le disposizioni e i criteri dettati dal DM n. 236/1989.

I tetti di spesa ammessi erano tre, a seconda della tipologia del fabbricato sul quale si interviene:

  1. 50 mila euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
  2. 40 mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità
  3. 30 mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità.

Per l’accesso al bonus barriere architettoniche occorreva solo dimostrare la conformità del progetto alle prescrizioni normative e la congruità dei costi. Le pressioni di imprese e committenti sui tecnici perché asseverassero le opere con una interpretazione ampia della normativa si erano fatte insopportabili e destavano nei professionisti più attenti preoccupazioni per futuri accertamenti e contenziosi.

La circolare dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 17/E di giugno 2023 ha dato una interpretazione ampia del concetto di superamento delle barriere architettoniche. Nella circolare si riconosce il beneficio a qualsiasi intervento realizzato “ sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici “.

In sostanza la detrazione spettava a condizione che gli interventi fossero funzionali ad abbattere le barriere architettoniche presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti”.

Quella della Agenzia delle Entrate era una interpretazione che aveva immediatamente aperto la porta a qualsiasi intervento, anche parziale, che ha visto presentarsi sul mercato una moltitudine di offerte, spesso in contrasto tra di loro, come era già avvenuto con il Superbonus 110%.

Si sono stipulati contratti per la sostituzione di serramenti, di pavimentazioni , di servizi igienici, in una quantità impressionante e soprattutto, restando a carico del committente solo il 25% del costo dell’intervento, con scaso controllo sia sulla qualità che sul livello del prezzo.

Con il decreto 212/23 si è posto fine a questo sperpero di risorse pubbliche anche se restano alcune zona di ombra in cui si alimenteranno truffe e rischi.

I limiti alle opere: articolo 3 del Decreto legge 212/2023

L’art. 3 modifica il bonus 75% previsto all’art. 119-ter del Decreto Rilancio per l’abbattimento delle barriere architettoniche elencando i limiti di applicazione:

  1. il bonus è previsto solo per la << realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architet­toniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici >> .
  2. Non è più possibile pensare di sostituire pavimentazione, bagni e infissi scaricandone la quasi totalità dei costi sulle spalle della collettività e in particolare su chi non è in grado di sostenere il 25% del costo;
  3. viene previsto l’obbligo di apposita asseverazione delle opere rilasciata da tec­nici abilitati ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
  4. a partire dal 01/12/24 , essendo espressamente abrogato il comma 3 dell’art. 119-ter, il bonus non spetterà più per gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche negli edifici e nelle singole unità immobiliari e in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

I soggetti che possono beneficiare di sconto in fattura e cessione del credito.

Rimane lo sconto in fattura e la possibile cessione del credito, anche dopo il 01/01/24, solo per interventi condominiali e su appartamenti autonomi di proprietà di soggetti a basso reddito (non superiore a 15.000 euro) o con disabilità. Da precisare che non potranno più godere del generoso bonus gli immobili non abitativi.

Le opere realizzate o appaltate prima del 31/12/23

Il decreto consente l’applicazione della precedente normativa (sconto e cessione) per gli interventi per i quali, prima dell’entrata in vigore del decreto:

  • sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario
  • nel caso di edilizia libera siano già iniziate le opere o sia stato stipulato un contratto per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Da notare che la stipula del contratto, in caso di edilizia libera, da sola non è sufficiente al mantenimento del bonus, occorre il versamento di un acconto con bonifico fiscalmente idoneo.

Il governo non aveva alternative se non fare quello che ha fatto, il buco finanziario che si stava preparando e le molte truffe pesavano come un macigno sui conti futuri dello stato. Effetti purtroppo oggi non ancora quantificabili a causa degli appalti antecedenti. Pare che la lezione i dei guasti causati dal super bonus non sia stata ancora imparata soprattutto da chi dovrebbe, per cultura o professione, avere maggiori sensibilità morali.

Ovviamente sono scattate le critiche al provvedimento, critiche supportate dai richiami ai principi etici dimenticando che norme fatte male e lo sperpero delle risorse pubbliche sono la cosa peggiore che possa accadere in una nazione. In fondo le considerazioni di Tacito sulla pluralità enorme delle leggi quale causa della corruzione dei cittadini e dello stato sono ancora attuali.

Vincenzo Vecchio presidente nazionale APPC

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