La “turistificazione” dei centri storici e il cambiamento degli “working habits”: la ricerca di un approccio razionale nell’interesse della piccola proprietà immobiliare
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La norma (art. 27) prevede, in modo inderogabile, una durata minima del contratto in sei anni con rinnovo tacito, per egual periodo, regolato dal successivo art. 28. Una durata minima maggiore, di nove anni e rinnovo di altri nove, è prevista per le locazioni alberghiere.
Un mercato delle locazioni impazzito in cui prevalgono interessi corporativi con le istituzioni latitanti (stato e comuni) che non individuano soluzioni praticabili
NELLE LOCAZIONI NON ABITATIVE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO È POSSIBILE SOLO CON UN INADEMPIMENTO DI “NON SCARSA IMPORTANZA”. (giurisprudenza commentata)
Su Norme& Tributi è pubblicato un articolo di Mario Fiamigi che in una sintetica, ma chiara, esposizione della problematica evidenzia: